È l’opzione che garantisce al consumatore l’erogazione di energia elettrica alle condizioni economiche e contrattuali stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica.
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Informazioni generali
La lettura del contatore avviene automaticamente o devo fare qualcosa?
La lettura del contatore viene generalmente effettuata in modo automatico dal distributore locale tramite il sistema di telelettura, o tramite il proprio personale incaricato. Si può comunque effettuare l’autolettura periodicamente per assicurarsi che i consumi fatturati in bolletta siano basati su dati effettivi e non su stime.
Che cos’è l’autolettura?
L’autolettura è la rilevazione autonoma dei consumi energetici del contatore da parte del cliente. Comunicare l’autolettura al fornitore consente di ricevere una bolletta basata sui consumi reali.
Chi può effettuare l’autolettura?
Possono comunicare l’autolettura:
i clienti con contatore a fasce (non elettronico di seconda generazione);
i clienti che hanno ricevuto almeno due bollette consecutive con consumi stimati.
Ho un contatore elettronico di ultima generazione (2G), devo effettuare l’autolettura?
Se la tua fornitura è alimentata da un contatore elettronico di ultima generazione (2G) non è necessario effettuare l’autolettura.
Come faccio a sapere quale è il tipo del mio contatore?
Il tipo di misuratore viene riportato come primo dato nella colonna di sinistra che trovi sul tuo contatore. Nel caso in cui venga riportata una delle seguenti diciture significa che si tratta di contatore di ultima generazione (2G): GEMIS, GETIS, GESIS. Per ulteriori chiarimenti passa presso i nostri sportelli o invia una mail a maggiortutela@primieroenergia.com .
Quali sono le tempistiche per l’autolettura?
Affinché la tua autolettura sia considerata in fase di fatturazione, puoi comunicarci la lettura del tuo contatore dal giorno 25 al giorno 30 di ogni mese.
Qual è la modalità per l’invio dell’autolettura?
E’ possibile inviare l’autolettura via mail all’indirizzo maggiortutela@primieroenergia.com indicando Codice POD, lettura rilevata, data della rilevazione; se possibile, allega la foto del contatore in cui sia ben visibile il consumo e il numero/matricola del contatore.
Una volta inviata l’autolettura, verrà effettuata una validazione?
Il dato comunicato sarà utilizzato solo se coerente con lo storico dei consumi e se validato dal distributore locale competente. In caso contrario verranno applicate stime.
Cosa devo fare se penso che vi sia un guasto?
Prima di chiamare il pronto intervento, è buona norma:
accertarsi che l’interruzione della fornitura non sia causata da guasti al proprio impianto elettrico che hanno provocato l’intervento dell’interruttore differenziale o del magnetotermico;
accertarsi che non si tratti di una interruzione di energia elettrica che interessa la generalità dell’utenza e per la quale l’impresa di distribuzione ha dato opportuna comunicazione (verifica presenza di energia elettrica nelle vicinanze o negli impianti di pubblica illuminazione);
verificare il display del contatore elettronico (acceso/spento dopo la pressione del pulsante di lettura sulla destra del contatore) e la posizione dell’interruttore del contatore;
accertarsi che il POD sia attivo e che non sia interessato ad una sospensione per morosità oppure non sia stato oggetto di una precedente richiesta di sospensione.
comprendere le bollette
Comprendere e pagare le bollette
Esiste un Glossario per la lettura e comprensione della Bolletta?
Quali sono le imposte che gravano sulla mia bolletta?
Le imposte applicate in bolletta sono indicate qui .
Cos’è il Mercato Libero? Cos’è invece la Maggior Tutela e chi ne ha diritto?
In base a quanto stabilito dalla legge, a partire da Luglio 2024 per tutti i clienti domestici non vulnerabili sussiste l’obbligo di passare dal mercato tutelato al mercato libero dell’energia. Ma cosa significa? Ecco in cosa consiste la differenza tra mercato libero e mercato tutelato:
mercato libero: il prezzo dell’energia non è regolamentato da ARERA ma si basa sul principio di libera concorrenza, per cui ogni consumatore può valutare le condizioni e le offerte più convenienti in base alle proprie esigenze. In tale sistema, ai rivenditori di energia elettrica viene lasciata libertà decisionale sulle tariffe e i servizi aggiuntivi che propongono ai consumatori;
mercato tutelato: il mercato tutelato, invece, consiste in un regime tariffario stabilito da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) che fissa i prezzi della luce in base all’andamento, tra le altre cose, del mercato all’ingrosso, e li aggiorna trimestralmente.
I clienti domestici vulnerabili possono rimanere nel mercato tutelato fino a data da destinarsi.
Chi sono i soggetti vulnerabili del mercato tutelato?
Sono considerati clienti vulnerabili i clienti domestici che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
titolari di bonus sociale per disagio economico nell’anno in corso o nell’anno precedente;
titolari di bonus sociale per disagio fisico nell’anno in corso o nell’anno precedente;
i clienti finali titolari di un punto di prelievo non disalimentabile;
età superiore a 75 anni (anno solare relativo al compimento dei 75 anni);
soggetti con disabilità (ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104);
le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
ubicati in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi
Che cos’è il Servizio a Tutele Graduali?
Per i clienti domestici non vulnerabili del mercato tutelato che non siano titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica sul mercato libero è stato istituito dal 1° Luglio 2024 il Servizio a Tutele Graduali. Si tratta del servizio predisposto da ARERA per accompagnare i clienti domestici non vulnerabili nel passaggio verso il mercato libero in corrispondenza della fine del regime di Maggior Tutela.
Quali sono i metodi di pagamento possibili per le bollette?
SEPA – Addebito automatico su conto corrente bancario/postale
È il metodo più comodo e sicuro per evitare di dimenticare le scadenze. Con questo sistema la banca addebita l’importo della bolletta in automatico il giorno della scadenza. È possibile comunque controllare la bolletta prima della scadenza e verificarne poi il pagamento sull’estratto conto; in caso di dubbi o contestazioni è anche possibile richiedere alla banca di sospendere il pagamento. Richiedi l’attivazione della domiciliazione bancaria via mail all’indirizzo maggiortutela@primieroenergia.com allegando codice IBAN, carta d ‘ identità e codice fiscale dell’intestatario del conto corrente, ti risponderemo al più presto.
Pagamento tramite bollettino PagoPA
Presentando il bollettino PagoPA allegato alle bollette presso la banca, gli uffici postali, in ricevitoria, dal tabaccaio o agli sportelli ATM (Bancomat) abilitati. In alternativa è possibile pagare lo stesso attraverso l’home banking o altri canali di pagamento abilitati, utilizzando il codice QR e il codice interbancario CBILL.
Le spese di commissione dipendono dalle condizioni applicate dalle varie banche.
Posso pagare con POS presso una delle sedi?
Si, i clienti che non hanno attivato l’addebito automatico sul conto corrente bancario/postale (SEPA), possono pagare comodamente le bollette con carta di debito, credito e prepagata attraverso il POS fisico installato negli uffici di Primiero e Predazzo.
Procedura di morosità
Procedura di morosità
Cosa succede se non pago le mie bollette nei termini indicati?
In caso di mancato pagamento di una bolletta entro i termini previsti nella stessa con riferimento ad un punto di fornitura disalimentabile, Primiero Energia S.r.l. si riserva di inviare al Cliente una comunicazione di messa in mora (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC) con l’indicazione, in particolare, del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento dell’insoluto e le modalità di comunicazione di avvenuta esecuzione dello stesso al fine di evitare la sospensione della fornitura.
Trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo di pagamento fissato nella comunicazione di costituzione in mora e comunque nel rispetto dei termini minimi dalla notifica della costituzione in mora indicati di seguito, qualora il Cliente titolare di POD disalimentabile non abbia ancora provveduto al pagamento dell’insoluto, Primiero Energia S.r.l. si riserva il diritto di richiedere al Distributore la sospensione della fornitura per morosità.
Qual è il termine minimo per la richiesta di sospensione?
Il termine minimo per la richiesta di sospensione, calcolato a partire dalla data di notifica della costituzione in mora è pari:
a) a 25 giorni solari nel caso di Cliente connesso in bassa tensione, qualora le condizioni tecniche del misuratore consentano la riduzione di potenza;
b) a 40 giorni solari nel caso di Clienti non connessi in bassa tensione o per i quali non sussistano le condizioni tecniche per effettuare la riduzione di potenza.
Infatti, per i Clienti titolari di POD connessi in bassa tensione qualora sussistano le condizioni tecniche, iI Distributore locale procederà alla riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile prima della sospensione della fornitura di energia elettrica. Decorsi ulteriori 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, persistendo l’inadempimento da parte del Cliente, il Distributore, senza necessità di ulteriori comunicazioni, provvederà alla sospensione della fornitura.
Quali sono i casi in cui si ha diritto ad un indennizzo automatico?
Il Cliente ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura di importo pari a:
a) euro 30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza, senza preventivo invio della comunicazione di costituzione in mora;
b) euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza, nonostante il Fornitore non abbia garantito al Cliente finale il mancato rispetto di uno dei seguenti termini:
i) termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
ii) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore della sospensione della fornitura.
Quando e come è possibile richiedere la rateizzazione della bolletta?
Per i clienti del mercato libero, la rateizzazione potrà essere concessa secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali applicate da Primiero Energia S.r.l.
Qualora il cliente sia interessato a dilazionare il pagamento di un documento potrà fare richiesta di un piano di rientro ai nostri operatori tramite mail a maggiortutela@primieroenergia.com o telefonando al n. 0439 763460.
Potrà scegliere in quante rate dilazionare il pagamento, fino ad un massimo di 5 (cinque) rate.
La rateizzazione comporterà un addebito di interessi calcolati al tasso BCE + 3,5 punti percentuali che verranno imputati sulla prima fattura utile successiva al pagamento. Gli interessi di mora maturati si intendono calcolati a partire dalla scadenza originaria delle fatture.
Si ricorda che, nel caso di concessione di un piano di rientro, quest’ultimo non interrompe l’obbligo di pagamento relativo a fatture emesse successivamente a detta richiesta, pena la decadenza immediata della richiesta di rateizzazione.
Primiero Energia S.r.l., ai sensi e per gli effetti dell’art. 1186 c.c. sarà legittimata ad agire per il recupero dell’intero importo ad essa dovuto.
Quali sono i casi in cui è possibile richiedere la prescrizione dei pagamenti?
La Del. 569/2018/R/com e s.m.i. dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), attuativa della Legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), ha previsto l’entrata in vigore dell’Allegato A “Disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”.
Con riferimento alle bollette di energia elettrica emesse a partire dal 1° marzo 2018 con cui siano stati fatturati importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, il cliente ha diritto ad eccepire la prescrizione qualora il venditore non riscontri cause ostative al perfezionamento della prescrizione. L’eccezione di prescrizione consente al cliente di non corrispondere l’importo prescritto.
Si precisa che gli importi oggetto di prescrizione sono esclusi dall’ambito di applicazione di eventuali clausole contrattuali che prevedano metodi di pagamento quali domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito, anche nel caso in cui fossero la modalità indicata dal Cliente relativamente alle bollette di periodo e di chiusura.
Quali sono le modalità per richiedere la prescrizione dei pagamenti?
Primiero Energia S.r.l. garantisce la possibilità per i Clienti di eccepire la prescrizione per gli importi relativi a consumi di energia elettrica risalenti a più di due anni, rendendo disponibile l’apposito modulo che dovrà essere inoltrato a Primiero Energia S.r.l. attraverso le modalità ivi indicate.
Quando e come è possibile richiedere la rateizzazione della bolletta per i clienti del Servizio di Maggior Tutela?
La possibilità di rateizzare gli importi delle bollette è disciplinata per i clienti del Servizio di Maggior Tutela dalle disposizioni dell’ARERA (TIV – Erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza).
Il cliente può richiedere la rateizzazione della bolletta nei seguenti casi:
a) qualora la bolletta contenente ricalcoli relativi a casi diversi da quelli di cui alla successiva lettera b) sia superiore al 150% dell’addebito medio delle bollette emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli;
b) per i punti di prelievo ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura;
c) nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista all’Articolo 4 del TIF – Fatturazione;
d) nei casi di fatturazione di importi anomali, di cui all’articolo 9, comma 9.1, del TIQV – Qualità dei servizi di vendita.
Il cliente finale può richiedere la rateizzazione:
a) solo per somme oggetto di rateizzazione superiori a 50 euro;
b) con le modalità e le tempistiche indicate nella bolletta dall’esercente;
c) entro i dieci (10) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della medesima bolletta.
Reclami e controversie
Esercitare i diritti del consumatore
Posso presentare un reclamo senza compilare il modulo apposito?
Si, è possibile. Come previsto dalla regolazione ARERA (Allegato A alla Del. 413/2016/R/com e s.m.i. – TIQV), è fatta salva la possibilità per il Cliente di inviare il reclamo scritto senza utilizzare il modulo di cui sopra. Prima di procedere con l’invio della comunicazione, assicurati però di aver indicato tutti i dati obbligatori come:
nome e cognome;
indirizzo della fornitura;
indirizzo di recapito (se diverso dall’indirizzo di fornitura) o di posta elettronica dove desideri ricevere la nostra risposta;
recapito telefonico;
il tipo di servizio oggetto del reclamo (es. elettrico, gas);
il codice alfanumerico che identifica il punto di prelievo dell’energia elettrica (POD) oppure il tuo Codice Cliente;
una breve descrizione della segnalazione;
se la segnalazione riguarda gli importi fatturati e/o una rettifica di fatturazione, è fondamentale indicare anche l’autolettura e la data in cui l’hai effettuata.
I reclami potranno essere inviati con le seguenti modalità:
Primiero Energia Srl, Via Guadagnini 31, 38054 Primiero San Martino di Castrozza (TN)
Le richieste saranno evase secondo le tempistiche previste da ARERA*.
* Il tempo massimo previsto per risposta ai reclami scritti è di 30 giorni solari dal ricevimento del reclamo.
Quali sono le tempistiche per la risposta in caso di reclamo singolo?
Le richieste saranno evase secondo le tempistiche previste da ARERA; il tempo massimo previsto per risposta ai reclami scritti è di 30 giorni solari dal ricevimento del reclamo. Questo termine vale anche se, per poter rispondere, il venditore deve richiedere alcuni dati tecnici ad altri soggetti.
Se il cliente per errore ha inviato il reclamo a un indirizzo diverso da quelli indicati sulla bolletta per l’invio dei reclami:
il venditore deve farlo pervenire a uno degli indirizzi giusti entro 7 giorni dal ricevimento del reclamo;
il tempo di risposta al reclamo (30 giorni solari) comincia dal momento in cui lo stesso arriva all’indirizzo esatto.
Se il venditore risponde dopo più di 30 giorni solari ed entro 60 giorni, deve liquidare al cliente, nella prima bolletta utile, un indennizzo automatico di 25 €, di 50 € se arriva tra gli 60 e i 90 giorni, di 75 € se arriva dopo più di 90 giorni.
L’indennizzo viene pagato per un solo reclamo per anno solare.
Come posso eccepire l’intervenuta prescrizione in caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni?
Se ti sono stati fatturati importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, qualora la responsabilità del ritardo di fatturazione sia attribuibile all’operatore, puoi utilizzare il presente modulo per eccepire l’intervenuta prescrizione.
Ho presentato un reclamo, ma non ho ricevuto risposta / non sono soddisfatto della risposta: a chi posso rivolgermi?
Dal 1° gennaio 2017 il Cliente finale di energia elettrica e di gas e il prosumer possono tentare di risolvere bonariamente la controversia insorta con il proprio operatore utilizzando la conciliazione, che diventa una tappa necessaria prima di rivolgersi al giudice.
Il Servizio Conciliazione è stato istituito dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) per mettere a disposizione dei Clienti finali di energia elettrica e gas una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori, mediante l’intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione ed energia che aiuta le parti a trovare un accordo. Il Servizio Conciliazione è disponibile anche per i prosumer (produttori e consumatori di energia elettrica) per le eventuali controversie con gli operatori e il GSE.
Tutti gli operatori, venditori o distributori, ad eccezione del FUI (Fornitore di Ultima Istanza gas), sono tenuti a prender parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell’Autorità. Il GSE è tenuto a partecipare alle procedure attivate dal prosumer se attinenti allo scambio sul posto o al ritiro dedicato.
Dinanzi al Servizio Conciliazione è possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità per l’accesso alla giustizia ordinaria.
L’eventuale accordo presso il Servizio Conciliazione costituisce titolo esecutivo, cioè, può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti.
Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell’ARERA, è gratuito e si svolge on line, in conformità con la normativa europea sull’energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution). Il Servizio Conciliazione è iscritto negli elenchi ADR e ODR europei in materia di consumo.
In alternativa al Servizio Conciliazione, è possibile svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie nei settori dell’energia, presso gli organismi iscritti nell’elenco ADR dell’Autorità (per i clienti domestici), tra cui organismi che offrono procedure di negoziazione paritetica realizzate sulla base di accordi fra operatori e Associazioni dei consumatori, e presso le Camere di Commercio che hanno aderito alla convenzione sottoscritta dall’Autorità con Unioncamere.
Che cos’è un reclamo?
Per reclamo si intende una comunicazione del cliente al venditore per lamentare che il servizio ricevuto non rispetta i requisiti stabiliti dalle leggi e dalle norme, dalla proposta contrattuale, dal contratto di fornitura.
Fanno eccezione le richieste di rettifica di fatturazione che sono regolate a parte.
Quali sono le modalità per presentare un reclamo?
Nel caso in cui venisse percepito un disservizio, oltre a contattare il nostro servizio clienti al numero 0439 763460, ti preghiamo di compilare il form o il modulo più sotto allegato in tutte le sue parti, ed inviarlo a maggiortutela@primieroenergia.com o alla PEC commerciale@pec.primieroenergia.com o puoi consegnarlo presso uno dei nostri sportelli.
La lettura del contatore avviene automaticamente o devo fare qualcosa?
La lettura del contatore viene generalmente effettuata in modo automatico dal distributore locale tramite il sistema di telelettura, o tramite il proprio personale incaricato. Si può comunque effettuare l’autolettura periodicamente per assicurarsi che i consumi fatturati in bolletta siano basati su dati effettivi e non su stime.
Che cos’è l’autolettura?
L’autolettura è la rilevazione autonoma dei consumi energetici del contatore da parte del cliente. Comunicare l’autolettura al fornitore consente di ricevere una bolletta basata sui consumi reali.
Chi può effettuare l’autolettura?
Possono comunicare l’autolettura:
i clienti con contatore a fasce (non elettronico di seconda generazione);
i clienti che hanno ricevuto almeno due bollette consecutive con consumi stimati.
Ho un contatore elettronico di ultima generazione (2G), devo effettuare l’autolettura?
Se la tua fornitura è alimentata da un contatore elettronico di ultima generazione (2G) non è necessario effettuare l’autolettura.
Come faccio a sapere quale è il tipo del mio contatore?
Il tipo di misuratore viene riportato come primo dato nella colonna di sinistra che trovi sul tuo contatore. Nel caso in cui venga riportata una delle seguenti diciture significa che si tratta di contatore di ultima generazione (2G): GEMIS, GETIS, GESIS. Per ulteriori chiarimenti passa presso i nostri sportelli o invia una mail a maggiortutela@primieroenergia.com .
Quali sono le tempistiche per l’autolettura?
Affinché la tua autolettura sia considerata in fase di fatturazione, puoi comunicarci la lettura del tuo contatore dal giorno 25 al giorno 30 di ogni mese.
Qual è la modalità per l’invio dell’autolettura?
E’ possibile inviare l’autolettura via mail all’indirizzo maggiortutela@primieroenergia.com indicando Codice POD, lettura rilevata, data della rilevazione; se possibile, allega la foto del contatore in cui sia ben visibile il consumo e il numero/matricola del contatore.
Una volta inviata l’autolettura, verrà effettuata una validazione?
Il dato comunicato sarà utilizzato solo se coerente con lo storico dei consumi e se validato dal distributore locale competente. In caso contrario verranno applicate stime.
Cosa devo fare se penso che vi sia un guasto?
Prima di chiamare il pronto intervento, è buona norma:
accertarsi che l’interruzione della fornitura non sia causata da guasti al proprio impianto elettrico che hanno provocato l’intervento dell’interruttore differenziale o del magnetotermico;
accertarsi che non si tratti di una interruzione di energia elettrica che interessa la generalità dell’utenza e per la quale l’impresa di distribuzione ha dato opportuna comunicazione (verifica presenza di energia elettrica nelle vicinanze o negli impianti di pubblica illuminazione);
verificare il display del contatore elettronico (acceso/spento dopo la pressione del pulsante di lettura sulla destra del contatore) e la posizione dell’interruttore del contatore;
accertarsi che il POD sia attivo e che non sia interessato ad una sospensione per morosità oppure non sia stato oggetto di una precedente richiesta di sospensione.
Quali sono le imposte che gravano sulla mia bolletta?
Le imposte applicate in bolletta sono indicate qui .
Cos’è il Mercato Libero? Cos’è invece la Maggior Tutela e chi ne ha diritto?
In base a quanto stabilito dalla legge, a partire da Luglio 2024 per tutti i clienti domestici non vulnerabili sussiste l’obbligo di passare dal mercato tutelato al mercato libero dell’energia. Ma cosa significa? Ecco in cosa consiste la differenza tra mercato libero e mercato tutelato:
mercato libero: il prezzo dell’energia non è regolamentato da ARERA ma si basa sul principio di libera concorrenza, per cui ogni consumatore può valutare le condizioni e le offerte più convenienti in base alle proprie esigenze. In tale sistema, ai rivenditori di energia elettrica viene lasciata libertà decisionale sulle tariffe e i servizi aggiuntivi che propongono ai consumatori;
mercato tutelato: il mercato tutelato, invece, consiste in un regime tariffario stabilito da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) che fissa i prezzi della luce in base all’andamento, tra le altre cose, del mercato all’ingrosso, e li aggiorna trimestralmente.
I clienti domestici vulnerabili possono rimanere nel mercato tutelato fino a data da destinarsi.
Chi sono i soggetti vulnerabili del mercato tutelato?
Sono considerati clienti vulnerabili i clienti domestici che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
titolari di bonus sociale per disagio economico nell’anno in corso o nell’anno precedente;
titolari di bonus sociale per disagio fisico nell’anno in corso o nell’anno precedente;
i clienti finali titolari di un punto di prelievo non disalimentabile;
età superiore a 75 anni (anno solare relativo al compimento dei 75 anni);
soggetti con disabilità (ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104);
le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
ubicati in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi
Che cos’è il Servizio a Tutele Graduali?
Per i clienti domestici non vulnerabili del mercato tutelato che non siano titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica sul mercato libero è stato istituito dal 1° Luglio 2024 il Servizio a Tutele Graduali. Si tratta del servizio predisposto da ARERA per accompagnare i clienti domestici non vulnerabili nel passaggio verso il mercato libero in corrispondenza della fine del regime di Maggior Tutela.
Quali sono i metodi di pagamento possibili per le bollette?
SEPA – Addebito automatico su conto corrente bancario/postale
È il metodo più comodo e sicuro per evitare di dimenticare le scadenze. Con questo sistema la banca addebita l’importo della bolletta in automatico il giorno della scadenza. È possibile comunque controllare la bolletta prima della scadenza e verificarne poi il pagamento sull’estratto conto; in caso di dubbi o contestazioni è anche possibile richiedere alla banca di sospendere il pagamento. Richiedi l’attivazione della domiciliazione bancaria via mail all’indirizzo maggiortutela@primieroenergia.com allegando codice IBAN, carta d ‘ identità e codice fiscale dell’intestatario del conto corrente, ti risponderemo al più presto.
Pagamento tramite bollettino PagoPA
Presentando il bollettino PagoPA allegato alle bollette presso la banca, gli uffici postali, in ricevitoria, dal tabaccaio o agli sportelli ATM (Bancomat) abilitati. In alternativa è possibile pagare lo stesso attraverso l’home banking o altri canali di pagamento abilitati, utilizzando il codice QR e il codice interbancario CBILL.
Le spese di commissione dipendono dalle condizioni applicate dalle varie banche.
Posso pagare con POS presso una delle sedi?
Si, i clienti che non hanno attivato l’addebito automatico sul conto corrente bancario/postale (SEPA), possono pagare comodamente le bollette con carta di debito, credito e prepagata attraverso il POS fisico installato negli uffici di Primiero e Predazzo.
Procedura di morosità
Cosa succede se non pago le mie bollette nei termini indicati?
In caso di mancato pagamento di una bolletta entro i termini previsti nella stessa con riferimento ad un punto di fornitura disalimentabile, Primiero Energia S.r.l. si riserva di inviare al Cliente una comunicazione di messa in mora (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC) con l’indicazione, in particolare, del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento dell’insoluto e le modalità di comunicazione di avvenuta esecuzione dello stesso al fine di evitare la sospensione della fornitura.
Trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo di pagamento fissato nella comunicazione di costituzione in mora e comunque nel rispetto dei termini minimi dalla notifica della costituzione in mora indicati di seguito, qualora il Cliente titolare di POD disalimentabile non abbia ancora provveduto al pagamento dell’insoluto, Primiero Energia S.r.l. si riserva il diritto di richiedere al Distributore la sospensione della fornitura per morosità.
Qual è il termine minimo per la richiesta di sospensione?
Il termine minimo per la richiesta di sospensione, calcolato a partire dalla data di notifica della costituzione in mora è pari:
a) a 25 giorni solari nel caso di Cliente connesso in bassa tensione, qualora le condizioni tecniche del misuratore consentano la riduzione di potenza;
b) a 40 giorni solari nel caso di Clienti non connessi in bassa tensione o per i quali non sussistano le condizioni tecniche per effettuare la riduzione di potenza.
Infatti, per i Clienti titolari di POD connessi in bassa tensione qualora sussistano le condizioni tecniche, iI Distributore locale procederà alla riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile prima della sospensione della fornitura di energia elettrica. Decorsi ulteriori 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, persistendo l’inadempimento da parte del Cliente, il Distributore, senza necessità di ulteriori comunicazioni, provvederà alla sospensione della fornitura.
Quali sono i casi in cui si ha diritto ad un indennizzo automatico?
Il Cliente ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura di importo pari a:
a) euro 30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza, senza preventivo invio della comunicazione di costituzione in mora;
b) euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza, nonostante il Fornitore non abbia garantito al Cliente finale il mancato rispetto di uno dei seguenti termini:
i) termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
ii) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore della sospensione della fornitura.
Quando e come è possibile richiedere la rateizzazione della bolletta?
Per i clienti del mercato libero, la rateizzazione potrà essere concessa secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali applicate da Primiero Energia S.r.l.
Qualora il cliente sia interessato a dilazionare il pagamento di un documento potrà fare richiesta di un piano di rientro ai nostri operatori tramite mail a maggiortutela@primieroenergia.com o telefonando al n. 0439 763460.
Potrà scegliere in quante rate dilazionare il pagamento, fino ad un massimo di 5 (cinque) rate.
La rateizzazione comporterà un addebito di interessi calcolati al tasso BCE + 3,5 punti percentuali che verranno imputati sulla prima fattura utile successiva al pagamento. Gli interessi di mora maturati si intendono calcolati a partire dalla scadenza originaria delle fatture.
Si ricorda che, nel caso di concessione di un piano di rientro, quest’ultimo non interrompe l’obbligo di pagamento relativo a fatture emesse successivamente a detta richiesta, pena la decadenza immediata della richiesta di rateizzazione.
Primiero Energia S.r.l., ai sensi e per gli effetti dell’art. 1186 c.c. sarà legittimata ad agire per il recupero dell’intero importo ad essa dovuto.
Quali sono i casi in cui è possibile richiedere la prescrizione dei pagamenti?
La Del. 569/2018/R/com e s.m.i. dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), attuativa della Legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), ha previsto l’entrata in vigore dell’Allegato A “Disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”.
Con riferimento alle bollette di energia elettrica emesse a partire dal 1° marzo 2018 con cui siano stati fatturati importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, il cliente ha diritto ad eccepire la prescrizione qualora il venditore non riscontri cause ostative al perfezionamento della prescrizione. L’eccezione di prescrizione consente al cliente di non corrispondere l’importo prescritto.
Si precisa che gli importi oggetto di prescrizione sono esclusi dall’ambito di applicazione di eventuali clausole contrattuali che prevedano metodi di pagamento quali domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito, anche nel caso in cui fossero la modalità indicata dal Cliente relativamente alle bollette di periodo e di chiusura.
Quali sono le modalità per richiedere la prescrizione dei pagamenti?
Primiero Energia S.r.l. garantisce la possibilità per i Clienti di eccepire la prescrizione per gli importi relativi a consumi di energia elettrica risalenti a più di due anni, rendendo disponibile l’apposito modulo che dovrà essere inoltrato a Primiero Energia S.r.l. attraverso le modalità ivi indicate.
Quando e come è possibile richiedere la rateizzazione della bolletta per i clienti del Servizio di Maggior Tutela?
La possibilità di rateizzare gli importi delle bollette è disciplinata per i clienti del Servizio di Maggior Tutela dalle disposizioni dell’ARERA (TIV – Erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza).
Il cliente può richiedere la rateizzazione della bolletta nei seguenti casi:
a) qualora la bolletta contenente ricalcoli relativi a casi diversi da quelli di cui alla successiva lettera b) sia superiore al 150% dell’addebito medio delle bollette emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli;
b) per i punti di prelievo ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura;
c) nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista all’Articolo 4 del TIF – Fatturazione;
d) nei casi di fatturazione di importi anomali, di cui all’articolo 9, comma 9.1, del TIQV – Qualità dei servizi di vendita.
Il cliente finale può richiedere la rateizzazione:
a) solo per somme oggetto di rateizzazione superiori a 50 euro;
b) con le modalità e le tempistiche indicate nella bolletta dall’esercente;
c) entro i dieci (10) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della medesima bolletta.
Esercitare i diritti del consumatore
Posso presentare un reclamo senza compilare il modulo apposito?
Si, è possibile. Come previsto dalla regolazione ARERA (Allegato A alla Del. 413/2016/R/com e s.m.i. – TIQV), è fatta salva la possibilità per il Cliente di inviare il reclamo scritto senza utilizzare il modulo di cui sopra. Prima di procedere con l’invio della comunicazione, assicurati però di aver indicato tutti i dati obbligatori come:
nome e cognome;
indirizzo della fornitura;
indirizzo di recapito (se diverso dall’indirizzo di fornitura) o di posta elettronica dove desideri ricevere la nostra risposta;
recapito telefonico;
il tipo di servizio oggetto del reclamo (es. elettrico, gas);
il codice alfanumerico che identifica il punto di prelievo dell’energia elettrica (POD) oppure il tuo Codice Cliente;
una breve descrizione della segnalazione;
se la segnalazione riguarda gli importi fatturati e/o una rettifica di fatturazione, è fondamentale indicare anche l’autolettura e la data in cui l’hai effettuata.
I reclami potranno essere inviati con le seguenti modalità:
Primiero Energia Srl, Via Guadagnini 31, 38054 Primiero San Martino di Castrozza (TN)
Le richieste saranno evase secondo le tempistiche previste da ARERA*.
* Il tempo massimo previsto per risposta ai reclami scritti è di 30 giorni solari dal ricevimento del reclamo.
Quali sono le tempistiche per la risposta in caso di reclamo singolo?
Le richieste saranno evase secondo le tempistiche previste da ARERA; il tempo massimo previsto per risposta ai reclami scritti è di 30 giorni solari dal ricevimento del reclamo. Questo termine vale anche se, per poter rispondere, il venditore deve richiedere alcuni dati tecnici ad altri soggetti.
Se il cliente per errore ha inviato il reclamo a un indirizzo diverso da quelli indicati sulla bolletta per l’invio dei reclami:
il venditore deve farlo pervenire a uno degli indirizzi giusti entro 7 giorni dal ricevimento del reclamo;
il tempo di risposta al reclamo (30 giorni solari) comincia dal momento in cui lo stesso arriva all’indirizzo esatto.
Se il venditore risponde dopo più di 30 giorni solari ed entro 60 giorni, deve liquidare al cliente, nella prima bolletta utile, un indennizzo automatico di 25 €, di 50 € se arriva tra gli 60 e i 90 giorni, di 75 € se arriva dopo più di 90 giorni.
L’indennizzo viene pagato per un solo reclamo per anno solare.
Come posso eccepire l’intervenuta prescrizione in caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni?
Se ti sono stati fatturati importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, qualora la responsabilità del ritardo di fatturazione sia attribuibile all’operatore, puoi utilizzare il presente modulo per eccepire l’intervenuta prescrizione.
Ho presentato un reclamo, ma non ho ricevuto risposta / non sono soddisfatto della risposta: a chi posso rivolgermi?
Dal 1° gennaio 2017 il Cliente finale di energia elettrica e di gas e il prosumer possono tentare di risolvere bonariamente la controversia insorta con il proprio operatore utilizzando la conciliazione, che diventa una tappa necessaria prima di rivolgersi al giudice.
Il Servizio Conciliazione è stato istituito dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) per mettere a disposizione dei Clienti finali di energia elettrica e gas una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori, mediante l’intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione ed energia che aiuta le parti a trovare un accordo. Il Servizio Conciliazione è disponibile anche per i prosumer (produttori e consumatori di energia elettrica) per le eventuali controversie con gli operatori e il GSE.
Tutti gli operatori, venditori o distributori, ad eccezione del FUI (Fornitore di Ultima Istanza gas), sono tenuti a prender parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell’Autorità. Il GSE è tenuto a partecipare alle procedure attivate dal prosumer se attinenti allo scambio sul posto o al ritiro dedicato.
Dinanzi al Servizio Conciliazione è possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità per l’accesso alla giustizia ordinaria.
L’eventuale accordo presso il Servizio Conciliazione costituisce titolo esecutivo, cioè, può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti.
Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell’ARERA, è gratuito e si svolge on line, in conformità con la normativa europea sull’energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution). Il Servizio Conciliazione è iscritto negli elenchi ADR e ODR europei in materia di consumo.
In alternativa al Servizio Conciliazione, è possibile svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie nei settori dell’energia, presso gli organismi iscritti nell’elenco ADR dell’Autorità (per i clienti domestici), tra cui organismi che offrono procedure di negoziazione paritetica realizzate sulla base di accordi fra operatori e Associazioni dei consumatori, e presso le Camere di Commercio che hanno aderito alla convenzione sottoscritta dall’Autorità con Unioncamere.
Che cos’è un reclamo?
Per reclamo si intende una comunicazione del cliente al venditore per lamentare che il servizio ricevuto non rispetta i requisiti stabiliti dalle leggi e dalle norme, dalla proposta contrattuale, dal contratto di fornitura.
Fanno eccezione le richieste di rettifica di fatturazione che sono regolate a parte.
Quali sono le modalità per presentare un reclamo?
Nel caso in cui venisse percepito un disservizio, oltre a contattare il nostro servizio clienti al numero 0439 763460, ti preghiamo di compilare il form o il modulo più sotto allegato in tutte le sue parti, ed inviarlo a maggiortutela@primieroenergia.com o alla PEC commerciale@pec.primieroenergia.com o puoi consegnarlo presso uno dei nostri sportelli.